Cosa si intende esattamente per concorrenza sleale e quali sono i presupposti e i casi rientranti in questa particolare condotta?
Concorrenza sleale: in cosa consiste?
Secondo l’articolo 2598 del Codice Civile si può parlare di concorrenza sleale soltanto se l’autore dell’illecito e la parte lesa sono entrambi imprenditori. Non devono necessariamente operare nello stesso settore ma essere in concorrenza economica. Ciò significa che devono operare sullo stesso mercato, producendo beni o servizi rivolti alla stessa cerchia di consumatori.
L’imprenditore che subisce la concorrenza sleale può agire a livello legale, chiedendo anche un risarcimento. È necessario, però, dimostrare il tutto con delle prove valide e certe dell’atto illecito.
Questo è il motivo per il quale si ricorre spesso ad un’agenzia investigativa per ottenere delle prove ritenute valide durante procedimenti in tribunale.
Si può parlare di concorrenza sleale a condizione che si verifichi almeno una delle tre condizioni:
- condotta volta a confondere la clientela sull’identità dell’azienda o dei prodotti
- condotta volta a screditare l’azienda concorrente
- danneggiamento mediante mezzo non conforme ai presupposti della correttezza professionale.
Condotta volta a confondere la clientela sull’identità dell’azienda o dei prodotti
Vengono inclusi in questo tipo di concorrenza sleale diversi casi, tra questi la contraffazione, ovvero la riproduzione di copie di prodotti originali con il chiaro intento di trarre in inganno il consumatore.
Si tratta di un fenomeno molto diffuso, che porta spesso la clientela a non saper distinguere il prodotto contraffatto dall’originale.
Questo tipo di condotta può concretizzarsi anche attraverso l’utilizzo di nomi o segni distintivi che ingannano il consumatore per la loro somiglianza a quelli legittimamente utilizzati da un’altra azienda.
Condotta volta a screditare l’azienda concorrente attraverso la diffusione di notizie
In questo tipo di concorrenza sleale rientra non solo la diffusione di notizie volte a screditare, ma anche l’appropriazione di meriti o pregi di altre aziende concorrenti o dei prodotti della concorrenza.
Nel caso del discredito, questo può avvenire, ad esempio, attraverso delle campagne pubblicitarie che mettono a confronto i propri prodotti con quelli dei competitor, svalutando questi ultimi.
Danneggiamento mediante mezzo non conforme ai presupposti della correttezza professionale
In questo caso sarà il giudice a dover decidere quali siano gli atti non conformi. In questa casistica possono rientrare condotte comportamentali quali lo storno dei dipendenti, lo sviamento della clientela, le vendite sottocosto o il boicottaggio.
Concorrenza sleale e investigazioni private
Per accertarsi dell’avvenuta concorrenza sleale e per ottenere un risarcimento in sede giudiziaria è possibile richiedere il supporto di un investigatore privato, che possa raccogliere prove certe e valide in tribunale.